Il primo aprile 2024 entrerà in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Giappone.

L’accordo permetterà ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l’onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni. L’accordo sulla sicurezza sociale era stato firmato dai due Paesi nel 2009 e ratificato dall’Italia nel 2015. L’entrata in vigore dell’accordo segue la firma della relativa Intesa amministrativa nell’agosto scorso.

Si tratta di un risultato importante per i lavoratori e le imprese dei due Paesi e per promuovere ulteriormente la dinamica degli scambi bilaterali.

Cos’è il distacco?

Il distacco riguarda il lavoratore che, alle dipendenze di un’azienda avente la sede in un paese, viene inviato a svolgere un’attività lavorativa nel territorio di un altro paese convenzionato con l’Italia, per un determinato periodo di tempo.

Il distacco costituisce una deroga al principio di “territorialità” dell’obbligo assicurativo ed è regolamentato dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con alcuni paesi extracomunitari.
Alcune convenzioni prevedono il distacco anche per i lavoratori autonomi.

Come funziona?

Per tutta la durata del distacco il lavoratore resta assicurato, limitatamente alle forme di tutela previdenziale contemplate dalle singole convenzioni, nel paese in cui ha sede l’azienda che lo ha distaccato o in quello di abituale esercizio dell’attività nel caso di lavoratore autonomo. Ogni convenzione bilaterale prevede un periodo massimo di distacco, la cui durata varia a seconda della convenzione.

La maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale prevedono anche la possibilità di richiedere una proroga, nell’eventualità che la durata del lavoro da effettuare all’estero per circostanze impreviste si protragga oltre il periodo massimo. Il datore di lavoro deve richiedere, prima della scadenza del periodo di distacco già autorizzato, la proroga all’autorità competente del paese di temporanea occupazione del lavoratore, per il tramite dell’autorità competente dello stato dove ha sede l’impresa distaccante. Le aziende iscritte in Italia, che intendono chiedere una proroga devono inoltrare la richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Prima di distaccare un lavoratore in un paese convenzionato con l’Italia, è necessario che l’azienda richieda alla sede INPS di iscrizione, il rilascio del formulario di distacco che attesti che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali in Italia.

Per il distacco del lavoratore autonomo la richiesta deve essere fatta direttamente dall’interessato alla sede INPS di iscrizione. Le sedi devono rilasciare una copia del formulario per il datore di lavoro e una per il lavoratore che, qualora si renda necessario, deve esibirlo al competente istituto assicuratore del paese dove lavora. Per i lavoratori inviati dal proprio datore a lavorare in un paese extracomunitario non legato all’Italia da accordi o convenzioni di sicurezza sociale, non è previsto il rilascio di alcuna certificazione di copertura assicurativa. In questi casi, il lavoratore deve essere assicurato in Italia in base alla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Il versamento dei contributi da parte dell’azienda è dovuto, per le forme assicurative previste dalla predetta legge, sulla base di retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto interministeriale.

Per maggiori informazioni, consulta la “Guida Rapida sul Distacco dei Lavoratori” oppure utilizza la sezione contatti per richiedere maggiori informazioni sull’argomento allo staff specializzato di Soluzioni Pratiche Srl.

[Fonte: lavoro.gov.it]

Lo Staff di Soluzioni Pratiche Srl