Sono ora disponibili le ultime direttive sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati in uno Stato membro UE (c.d. Carta blu UE).

La nuova direttiva ha l’obiettivo di promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. Finalmente gli aggiornamenti prevedono procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi, che comprendano una mobilità più agevole all’interno dell’Unione Europea.

La Carta Blu UE

La “Carta blu Ue” è una tipologia di permesso di soggiorno di durata biennale (nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato) oppure della stessa durata del rapporto di lavoro più tre mesi aggiuntivi. Questo permesso funziona da canale di ingresso alternativo e consente l’assunzione dall’estero e al di fuori delle quote fissate con il Decreto Flussi, di lavoratori in possesso in maniera alternativa:

a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale;
b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore, con almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nella domanda di Carta Blu;
d) di una qualifica professionale superiore, con almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE.

L’introduzione dei nuovi requisiti di “qualifica professionale” risponde alla necessità di colmare il gap di competenze e professionalità richieste dal mercato del lavoro italiano. Questi permettono, inoltre, di selezionare all’estero personale tecnico specializzato, ma non più necessariamente laureato, per il quale prima non era possibile richiedere la Blue Card.

La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:

  •  residenti in uno Stato terzo;
  •  regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell’ambito di trasferimenti intra-societari;
  • soggiornanti in altro Stato membro;
  • titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

Cosa si intende per titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario?

Secondo la circolare congiunta del 27 marzo 2024, il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario è un diploma (rilasciato da una Università o Istituto non universitario, al termine di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni).

Come si dimostra il possesso di una qualifica professionale superiore, attestata dall’esperienza professionale?

E’ necessario presentare il contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l’aggiunta facoltativa di lettera redatta dal datore di lavoro straniero) relativi al periodo lavorativo svolto, che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale. Quest’ultima deve essere di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (o tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione).
Non è necessario presentate tali documenti nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato per lavoro altamente qualificato (es. i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca o ICT), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.

Come si dimostra, per le professioni regolamentate, il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206?

Come chiarito dalla circolare congiunta del 28 marzo 2024, per il riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande di riconoscimento, presentate ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, le autorità indicate all’articolo 5 del medesimo decreto (Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti – impresainungiorno.gov.it). La materia è disciplinata dall’articolo 49 del D.P.R. 394 del 1999.
A tal fine deve essere allegato alla domanda di nulla osta il Decreto di riconoscimento adottato dall’Amministrazione competente.
Non è necessario presentate tali documenti nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno. Se quest’ultimo è rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (per esempio, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT), i documenti sono stati già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.

I documenti che provano il possesso del titolo di istruzione o la qualifica professionale devono essere tradotti e legalizzati?

I documenti richiesti devono essere presentati in copia autentica (o copia conforme all’originale), legalizzati presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, mediante apposizione dell’Apostille. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato. In alternativa, la traduzione potrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche o mediante apposizione dell’Apostille, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano. Con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, la documentazione deve essere corredata dalla Dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli istruzione superiore, l’attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

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[Fonte: integrazionemigranti.gov.it]

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