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	<title>intesa amministrativa Archivi - SOLUZIONI PRATICHE</title>
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	<description>Le pratiche burocratiche le facciamo noi per te.</description>
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		<title>Accordo sulla sicurezza sociale Italia-Giappone</title>
		<link>https://www.soluzionipratiche.it/accordo-sulla-sicurezza-sociale-italia-giappone-in-vigore-dal-primo-aprile-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 11:34:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il primo aprile 2024 entrerà in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Giappone. L&#8217;accordo permetterà ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l&#8217;onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni. L&#8217;accordo sulla sicurezza sociale era stato firmato dai due Paesi nel 2009 e ratificato dall&#8217;Italia nel 2015. L&#8217;entrata in vigore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.soluzionipratiche.it/accordo-sulla-sicurezza-sociale-italia-giappone-in-vigore-dal-primo-aprile-2024/">Accordo sulla sicurezza sociale Italia-Giappone</a> proviene da <a href="https://www.soluzionipratiche.it">SOLUZIONI PRATICHE</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>primo aprile 2024</strong> entrerà in vigore l’<strong>Accordo sulla sicurezza sociale</strong> tra la Repubblica Italiana e il Giappone.</p>
<p>L&#8217;accordo <strong>permetterà ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l&#8217;onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni</strong>. L&#8217;accordo sulla sicurezza sociale era stato firmato dai due Paesi nel 2009 e ratificato dall&#8217;Italia nel 2015. L&#8217;entrata in vigore dell&#8217;accordo segue la firma della relativa Intesa amministrativa nell&#8217;agosto scorso.</p>
<p>Si tratta di un risultato importante per i lavoratori e le imprese dei due Paesi e per promuovere ulteriormente la dinamica degli scambi bilaterali.</p>
<h3><strong>Cos’è il distacco?</strong></h3>
<p>Il distacco riguarda il lavoratore che, alle dipendenze di un&#8217;azienda avente la sede in un paese, viene inviato a svolgere un&#8217;attività lavorativa nel territorio di un altro paese convenzionato con l&#8217;Italia, per un determinato periodo di tempo.</p>
<p>Il distacco costituisce una deroga al principio di &#8220;<strong>territorialità</strong>&#8221; dell’obbligo assicurativo ed è regolamentato dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall&#8217;Italia con alcuni paesi extracomunitari.<br />
Alcune convenzioni prevedono il distacco anche per i lavoratori autonomi.</p>
<h3><strong>Come funziona?</strong></h3>
<p>Per tutta la durata del distacco il <strong>lavoratore resta assicurato</strong>, limitatamente alle forme di tutela previdenziale contemplate dalle singole convenzioni, nel paese in cui ha sede l&#8217;azienda che lo ha distaccato o in quello di abituale esercizio dell&#8217;attività nel caso di lavoratore autonomo. Ogni convenzione bilaterale prevede un <strong>periodo massimo di distacco</strong>, la cui durata varia a seconda della convenzione.</p>
<p>La maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale prevedono anche la possibilità di richiedere una <strong>proroga</strong>, nell&#8217;eventualità che la durata del lavoro da effettuare all&#8217;estero per circostanze impreviste si protragga oltre il periodo massimo. Il datore di lavoro deve richiedere, prima della scadenza del periodo di distacco già autorizzato, la proroga all&#8217;autorità competente del paese di temporanea occupazione del lavoratore, per il tramite dell&#8217;autorità competente dello stato dove ha sede l&#8217;impresa distaccante. Le aziende iscritte in Italia, che intendono chiedere una proroga devono inoltrare la <strong>richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</strong>.</p>
<p>Prima di distaccare un lavoratore in un paese convenzionato con l&#8217;Italia, è necessario che l&#8217;azienda richieda alla sede INPS di iscrizione, il rilascio del <strong>formulario di distacco</strong> che attesti che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali in Italia.</p>
<p>Per il distacco del lavoratore autonomo la richiesta deve essere fatta direttamente dall&#8217;interessato alla sede INPS di iscrizione. Le sedi devono rilasciare una copia del formulario per il datore di lavoro e una per il lavoratore che, qualora si renda necessario, deve esibirlo al competente istituto assicuratore del paese dove lavora. Per i lavoratori inviati dal proprio datore a lavorare in un <strong>paese extracomunitario non legato all&#8217;Italia</strong> da accordi o convenzioni di sicurezza sociale, <strong>non è previsto il rilascio di alcuna certificazione di copertura assicurativa</strong>. In questi casi, il lavoratore deve essere assicurato in Italia in base alla legge 3 ottobre 1987, n. 398.</p>
<p>Il versamento dei contributi da parte dell&#8217;azienda è dovuto, per le forme assicurative previste dalla predetta legge, sulla base di retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto interministeriale.</p>
<p>Per maggiori informazioni, consulta la &#8220;<a href="https://www.lavoro.gov.it/news/guida-rapida-distacco-dei-lavoratori">Guida Rapida sul Distacco dei Lavoratori</a>&#8221; oppure utilizza la sezione contatti per richiedere maggiori informazioni sull’argomento allo staff specializzato di <a href="https://www.soluzioniperstranieri.com/contattaci/">Soluzioni Pratiche Srl</a>.</p>
<p>[Fonte: <a href="http://lavoro.gov.it">lavoro.gov.it</a>]</p>
<p style="text-align: right;">Lo Staff di Soluzioni Pratiche Srl</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.soluzionipratiche.it/accordo-sulla-sicurezza-sociale-italia-giappone-in-vigore-dal-primo-aprile-2024/">Accordo sulla sicurezza sociale Italia-Giappone</a> proviene da <a href="https://www.soluzionipratiche.it">SOLUZIONI PRATICHE</a>.</p>
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